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Mia Patria D. Lgsl. 192 Revoca [1444] Decreto Legislativo n° 192 24 novembre 2023. Considerazioni e Proposte

a:
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA
Via XX settembre 8, 00187 ROMA
udc@postacert.difesa.it

e per conoscenza
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Via XX settembre 123, 00187 ROMA
stamadifesa@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Via XX settembre 123/A, 00187 ROMA
statesercito@postacert.difesa.it

OGGETTO: Decreto Legislativo n° 192 24 novembre 2023. Considerazioni e Proposte
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E’ con estremo piacere che l’Associazione M.I.A. Patria ha acquisito l’approvazione, avvenuta in data 16 dicembre, del Decreto Legislativo n° 192 del 24 novembre 2023, un tratto normativo che, di fatto, crea i presupposti per una corretta gestione delle Associazione Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, tuttavia, per quanto sia stata replicata e presa per assunta la legge 46/2022, ove già quest’ultima palesava delle carenze e delle difformità, rispetto alle analoghe regolamentazioni dell’ambito civile, il Decreto Legislativo, ha acutizzato queste divergenze e ha creato il presupposto per eventuali ricorsi ai Tribunali Amministrativi di competenza.
Nello specifico, questa Associazione vuole porre all’attenzione del Signor Ministro della Difesa il comma 3 dell’articolo 1480 – quater, del Codice Ordinamento Militare, aggiornato dal Decreto di cui
all’oggetto, nel quale si prevede e cito “(…) La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall’interessato entro il 31 ottobre. La revoca deve essere trasmessa, in forma scritta, all’amministrazione e all’APCSM(…)”, orbene, per quanto la legge da cui discende pedissequamente
questo comma era tesa alla razionalizzazione delle adesioni e al corretto conteggio delle stesse in sede di valutazione della “rappresentatività”, la stessa non trova appiglio legale in nessuna norma relativa alla stipula di contratti di rappresentanza, violando, “de facto”, il diritto del contribuente/associato di rescindere il contratto firmato con l’Associazione, accordo tra le parti che definisce sia la “Delega di Rappresentanza” che la “Delega alla trattenuta stipendiale” i cui soggetti parte in causa, però, risultano essere differenti.
Di fatto ad oggi, il militare che decide di sottoscrivere il contratto, DELEGA l’APCSM, a rappresentarlo secondo quanto previsto dalla norma in vigore, e AUTORIZZA, per delega, l’Amministrazione a trattenere una somma, calcolata secondo quanto previsto dalla norma, dalle 2 proprie competenze al fine di FINANZIARE l’APCSM.
La situazione di cui sopra è quanto di più semplice si possa trovare nell’ambito del Diritto Civile e nel Codice di Procedure Civile, tuttavia, la stortura di interpretazione del termine DELEGA, ha portato il legislatore verso una direzione che nega, come già specificato, il diritto alla rescissione unilaterale del contratto stipulato.
Procedendo in un “excursus” storico relativo alla sottoscrizione dei Contratti di Rappresentanza da parte dei Sindacati all’articolo 1 del CONTRATTO QUADRO IN MATERIA DI CONTRIBUTI
SINDACALI del 1995 e più precisamente nei punti a,b,c del articolo di cui sopra le parti in causa descrivono come segue il concetto di validità del contratto: (…)
a. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale
interessati.
b. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
c. IL DIPENDENTE PUÒ REVOCARE IN QUALSIASI MOMENTO LA DELEGA RILASCIATA ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’EFFETTO DELLA REVOCA DECORRE DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA. (…).
Quello che a questo punto della trattazione rimane oscuro alla nostra Associazione è il perché al militare, pur essendo nella facoltà di rescindere dal contratto stipulato in ogni momento, è negata la possibilità di interrompere la DELEGA di trattenuta nell’esatto momento in cui vengono meno le ragioni d’essere del contratto tra due parti, restando “ob torto collo” legato ad un servizio fino al 31 dicembre di ogni anno e impedito “ex legem” a stipulare un nuovo contratto con altro operatore magari più convincente o conveniente.
Provando a riscontrare una ragione a queste divergenze e sperequazione, questa Associazione ha congetturato, trovando come unica ragione quella di tipo pratico, ovvero i tempi di trattazione del
competente organo militare (Centro Unico Stipendiale Interforze e prima ancora il Centro Amministrativo Nazionale Esercito) e dell’applicativo del MEF denominato NoiPa, tuttavia, quello che
resta oscuro è la disparità, ad esempio, con il servizio di Rappresentanza Sindacale offerto agli iscritti I.N.P.S. titolari di pensioni.
La circolare 62 del 12 luglio del 2023 dell’Istituto al punto 5 esprime quanto segue e cito (…) Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di
un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale
competente. (…).
Lo stesso concetto è espresso, in maniera palese anche nelle circolari di riferimento del Ministero dell’ Istruzione e del Merito, o comunque nei loro profili applicativi.
Per quanto scritto finora, utilizzando quindi un minimo di raziocinio, non si trova motivazione valida a questa divergenza tra la norma che gestisce e che dovrebbe garantire la libertà sindacale ad ogni appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia Militarmente Organizzate, di fatto detta “libertà”, già fortemente minata dai doveri attinenti allo status di militare, ai quali lungi da noi l’idea di volersi sottrarre, risulta ulteriormente defalcata di taluni diritti fondamentali, tra i quali fa capolino il diritto di 3 recedere da un contratto di fornitura di un servizio (LA RAPPRESENTANZA) previsto dall’articolo 52 del “Codice del Consumo”.
In un’ottica di collaborazione continua e proficua tra questa Associazione e i competenti Organi di Governo e vertici militari, ci permettiamo di suggerire una soluzione che potrebbe essere semplice quanto banale. Nello specifico, operando alla stregua dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e sfruttando l’area “Self Care” dell’applicativo NoiPa, dal quale ogni amministrato è gestito e al quale ogni APCSM ha fornito i dati utili al trattamento economico utili all’ottenimento del codice meccanografico, si potrebbe facilmente dare la possibilità ad ogni militare di scegliere autonomamente
a quale APCSM fornire la propria DELEGA DI RAPPRESENTANZA e contestualmente prevedere il versamento della propria DELEGA DI TRATTENUTA STIPENDIALE, garantendo in tal modo il diritto a rescindere il contratto e a firmarne contestualmente un altro per la fornitura di un servizio migliore o ritenuto più consono, eliminando di fatto le sperequazione e le divergenze con le altre flange della Pubblica Amministrazione e fornendo all’interessato un servizio più limpido e scevro da congetture con buona pace del tanto atteso “conteggio delle tessere” tanto caro a chi non ha altro obiettivo e che tralascia, giorno dopo giorno, il vero spirito di RAPPRESENTANZA che la legge ha voluto riconoscere al Comparto Difesa e Sicurezza.
Sperando di essere stati utili e di aver fornito spunti di riflessione adeguati e consoni nel rispetto della normativa vigente e dei canoni di correttezza formale, cogliamo l’occasione per porgere gli auguri per il nuovo anno che sia foriero di novità e preludio di un futuro migliore.

Torino 26 dicembre 2023

Rispettosamente
Il Segretario Generale “ad interim” di M.I.A. Patria
Clemente Dott. GNARRA